Pillole di legislazione dei beni culturali
Facciamo riposare per qualche giorno Antonio Taramelli per proporre un argomento nuovo agli amici lettori; parleremo di quella materia definita Legislazione dei Beni Culturali. Niente di complicato come al solito…ma è nostro desiderio coinvolgere a 360 gradi voi appassionati del mondo della archeologia.
Tratteremo pertanto brevemente una serie di articoli di legge contenuti nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 conosciuto anche come codice Urbani dal nome dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali Giuliano Urbani, durante il secondo governo Berlusconi e contenente un organico codice di disposizioni in materia di beni culturali e beni paesaggistici della Repubblica Italiana.
L’Italia possiede, da sola, circa il 75% del patrimonio artistico mondiale, e questo rende necessario provvedere alla tutela e alla valorizzazione di questi beni per renderli fruibili all’intera umanità. Il concetto di salvaguardia è presente nel nostro ordinamento sin dal Medioevo, ma è all’inizio del XX secolo che prende il via un sistema coordinato di tutela, prima con la legge Nasi del 1902 che istituiva un Catalogo pubblico di beni culturali; in seguito con la legge Rosadi-Rava si introduceva l’inalienabilità dei beni culturali e l’imposizione di appositi vincoli. La tutela del patrimonio culturale trova il massimo riconoscimento all’interno dell’articolo 9 della nostra Costituzione, che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”, ovvero la Repubblica si impegna a promuovere lo sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione.
Il Codice Urbani si compone di 184 articoli e un allegato.
Ovviamente non prenderemo in esame tutti gli articoli ma solo alcuni legati al tema che più avanti verrà evidenziato.
Inizieremo definendo cosa siano i beni culturali e i beni paesaggistici secondo la vigente normativa.
L’articolo 2 Patrimonio culturale recita:
- 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
- 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altee cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
- 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
- 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Ragioneremo ora sui concetti di tutela ed inalienabilità sopra citati ma soprattutto su quanto recita l’articolo 90 del Codice; di cosa tratta di tanto importante questo articolo che si è deciso di interrompere la serie delle narrazioni del Taramelli? Vediamolo subito:
Articolo 90: Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero Autorità di Pubblica Sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del Soprintendente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale”
Così recita il succitato articolo 10: Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico”.
Abbiamo esordito riportando il dato statistico che attribuisce all’Italia circa il 75% delle ricchezza dei beni culturali mondiali, in questo dato è compreso l’immenso patrimonio archeologico della nostra Isola con l’ormai noto censimento degli oltre 7000 nuraghi e delle relative aree circostanti oltre ai siti preistorici e storici della stratigrafia culturale che ha visto transitare e stanziarsi millenni orsono popolazioni egee, levantine, vicino orientali, fenicie, cartaginesi e romane. Un immenso parco archeologico en plein air alla portata di tutti coloro si avvicinano ad essi con vero interesse culturale ma soprattutto con rispetto.
Sappiamo purtroppo però che la maggior parte dei monumenti preistorici si trova in aree isolate e pertanto a volte impossibili o difficili da controllare e pertanto oggetto di scavi clandestini (per “clandestino” si intende col termine ufficiale colui il quale nell’immaginario collettivo è il cosiddetto “tombarolo”).
Passiamo ora al comma 2. del predetto articolo: “Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica”
Su questo secondo comma, e soprattutto all’inciso “lo scopritore ha facoltà di rimuoverle…”, noi che trattiamo di archeologia ben sappiamo quanto la decontestualizzazione, operata attraverso la rimozione del reperto, possa determinare irrimediabile nocumento alle future fasi di ricerca. Solo un archeologo può stabilire se un reperto debba essere spostato dal suo contesto di giacitura e soprattutto come lo stesso debba essere tecnicamente rimosso.
La mera lettura di questo articolo con i suoi commi, sembrerebbe mettere totalmente al riparo il fortuito rinvenitore, ma è necessario sapere che operare seguendo rigorosamente quanto il legislatore ha previsto non lo mette al riparo da seri rischi.
Passiamo velocemente alla lettura del successivo articolo:
Articolo 91: Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono alla Stato[1] e, a seconda indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del Codice Civile”.
Concludendo, anche se noi fossimo armati della miglior buona fede possibile, se rimuoviamo un reperto, sia esso anche solo un piccolo frammento o una forma integra, fortuitamente trovato e realmente diretti presso la più vicina stazione dei Carabinieri o Corpo Forestale per la sua consegna, non siamo sollevati da una denuncia per scavo e/o detenzione di materiale archeologico appartenente alla Stato se venissimo fermati da altre forze dell’ordine. Se abbiamo deciso di fare il nostro dovere di cittadini e di amanti dei beni materiali di carattere archeologico facenti parte della nostra storia dovremmo armarci di pazienza e adottare tutte le necessarie cautele, quale fare una immediata chiamata ai Carabinieri/Polizia/Corpo Forestale pertinenti per territorio per notificare la scoperta; non asportare il manufatto senza aver fatto una nutrita serie di fotografie dell’area del ritrovamento (ognuno di noi oramai è in possesso di un apparecchio telefonico in grado di poterle fare con facilità); se l’autorità interpellata non è in grado di effettuare immediatamente un sopralluogo e prendere in custodia il reperto e se i medesimi ci diano indicazioni alla rimozione, non farlo senza aver ottenuto una autorizzazione scritta che ci metta al sicuro in caso si venisse fermati con il medesimo reperto con se o in auto.
Nel caso si trattasse di materiale ceramico, in genere abbastanza delicato, è consigliabile avvolgerlo con delicatezza con un panno e, durante il trasporto, evitare di sottoporlo a urti e scossoni.
Tutto quanto sopra non deve assolutamente scoraggiare il fortuito ritrovatore per il tempo che verrà speso perché la soddisfazione di aver messo al riparo anche un pur piccolo reperto appartenuto a chi ci ha preceduto migliaia di anni fa ripagherà ampiamente.
[1] Per intenderci, se durante lavori di movimento terra all’interno della vostra proprietà privata doveste incappare in materiale archeologico, esso non vi appartiene. Lo stesso vale se durante la demolizione di vecchie strutture doveste incappare nel ritrovamento di materiali storici. Il termine giuridico con cui si stabilisce la proprietà dello Stato dei materiali è ab inferis usque ad sidera, ovvero: Fino agli inferi e fino al cielo.